Organi Collegiali

Si tratta di organi che si occupano della gestione della realtà scolastica.

Cosa fa

Gli organi collegiali sono organismi a carattere collegiale e previsti a vari livelli della scuola (classe, istituto) e del territorio (distretto, provincia e nazionale). Furono istituiti col DPR numero 416 del 31 maggio 1974; successivamente subirono varie modifiche. La normativa più recente è il DL numero 297 del 16 aprile 1994.

Trovate la normativa ai seguenti link:

http://www.edscuola.it
http://www.normattiva.it

I componenti degli organi collegiali vengono eletti dai componenti della categoria di appartenenza.

La funzione degli organi collegiali è diversa a seconda dei livelli di collocazione: è consultiva e propositiva a livello di base (consigli di classe, interclasse, intersezione), è deliberativa ai livelli superiori (consigli di circolo/istituto, consigli provinciali).

Nel nostro Istituto sono attivi il Consiglio d’Istituto (con la Giunta esecutiva), i Consigli di interclasse (nella Scuola primaria) ed i Consigli di classe (nella scuola secondaria), che prevedono anche la presenza dei genitori; inoltre vi è il Collegio dei docenti, che è invece riservato unicamente a tale componente. Il Dirigente scolastico (o suo delegato) presiede tutti gli organi collegiali dell’Istituto. Nelle pagine dedicate a ciascun organismo è disponibile una sintesi della composizione e delle funzioni.

In particolare, ricordiamo che i Rappresentanti dei genitori dei Consigli di Classe ed Interclasse vengono eletti, o riconfermati, una volta l’anno (le elezioni vengono indette dal Dirigente Scolastico entro il 31 ottobre di ogni anno). I Rappresentanti del Consiglio d’Istituto invece vengono eletti ogni tre anni.
Una volta eletti, i rappresentanti restano in carica fino alle elezioni successive (quindi anche all’inizio dell’anno scolastico seguente), a meno di non aver perso i requisiti di eleggibilità (per i genitori, non avere più figli iscritti) nel qual caso restano in carica solo fino al 31 agosto. In caso di decadenza di un rappresentante (per perdita dei requisiti o dimissioni) il Dirigente nomina per sostituirlo il primo dei non eletti.

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