Cosa fa
Il comitato per la valutazione dei docenti è stato istituito con l´art. 8 del DPR n. 416/1974, assunto dall´art. 11 del D. Lgs n. 297/1994.
Tale organismo ha subito una recente modifica proprio attraverso la Legge 107 del 2015, che all’art 1 c. 129 prevede duri in carica tre anni scolastici e sia composto da tre docenti, due scelti dal collegio ed uno dal consiglio d’istituto, e da genitori e dagli studenti (differenti a seconda del ciclo di istruzione), scelti dal consiglio di istituto, da un componente esterno individuato dall’Ufficio Scolastico Regionale.
La composizione con o senza la presenza dei genitori e degli studenti dipende dalla funzione: se riunito per definire i criteri per la valorizzazione dei docenti, sulla base di quanto indicato nelle lettere a, b, c punto 3, del comma 129 della legge 107/15 è in composizione completa; se riunito per valutare del superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo prevede la sola componente docenti.
Inoltre, qualora un docente chieda la riabilitazione, essendo superato il periodo di validità di un provvedimento disciplinare, ai sensi dell’art.501 D.lgs. n. 297/94, lo stesso è valutato dal comitato in composizione completa.
COMPONENTI COMITATO DI VALUTAZIONE
Organizzazione e contatti
Dipende da
Contatti
- Telefono: (+39) 031340909
- Email: coic844009@istruzione.it
- Posta Elettronica Certificata (PEC): coic844009@pec.istruzione.it